(1) L'entrata è accertata quando l'istituzione scolastica appura la ragione del credito e l'identità del debitore ed iscrive nei rispettivi capitoli come competenza dell'esercizio finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo.
(2) Per le entrate provenienti da assegnazioni della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige o di altri enti pubblici, l'accertamento è disposto sulla base del provvedimento di assegnazione dei fondi.
(3) Per le entrate relative alle partite di giro, l'accertamento è disposto in relazione all'ammontare delle riscossioni nonché in conseguenza dell'assunzione di impegni o dell'effettuazione di pagamenti di spese correlate.
(4) In ogni altro caso, in carenza di documentazione concernente il credito, l'accertamento è disposto contestualmente alla riscossione delle entrate.
(5) Gli atti dai quali conseguono accertamenti di entrata sono vistati dal responsabile amministrativo o dalla responsabile amministrativa che, verificato il titolo del credito, la regolarità della documentazione e l'esatta imputazione ai rispettivi capitoli di bilancio, provvede alle relative registrazioni contabili.