(1) I laboratori delle istituzioni scolastiche, sulla base di motivazioni didattiche, di studio e di ricerca, possono essere utilizzati ed organizzati per lo svolgimento di attività e servizi per conto di terzi. Le predette attività e servizi sono specificamente indicate nel bilancio come specifico progetto, la cui scheda finanziaria indica le voci che compongono le entrate e le uscite e per il quale la relazione di cui all'articolo 5, comma 2, deve indicare i criteri di amministrazione e le modalità di gestione.
(2) Le attività e i servizi di cui al comma 1 sono oggetto di gestione economica separata da quella dell'istituzione scolastica. La gestione deve riservare, a favore dell'istituzione scolastica, una quota di spese generali, di ammortamento e deperimento delle attrezzature nonché le eventuali eccedenze. I movimenti finanziari sono rilevati in specifiche voci di entrata e di uscita della contabilità dell'istituzione scolastica , che devono risultare a pareggio.
(3) Le prestazioni d'opera, fuori del normale orario di servizio, sono retribuite. Nel bilancio sono indicate le modalità di scelta degli operatori o delle operatrici. Il consiglio stabilisce i compensi normalmente attribuibili in relazione al tipo di attività ed all'impegno temporale richiesto. Per le prestazioni d'opera intellettuale si possono prevedere compensi differenziati a seconda che si tratti di attività operative o di studio e ricerca.