(1) Formano impegno sul bilancio dell'istituzione scolastica le somme dovute dall'istituzione scolastica in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio in corso.
(2) Per le spese correnti relative all'acquisto di beni e servizi, fermo restando l'obbligo della copertura delle spese in scadenza nell'esercizio, gli impegni sono determinati con riferimento ai prevedibili fabbisogni complessivi di spesa per le attività da realizzare nell'esercizio di competenza, determinati con riferimento ai beni ed ai servizi acquisiti nell'esercizio medesimo. Possono essere assunti impegni a carico dell'esercizio successivo soltanto ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi e l'esecuzione dei progetti.
(3) Gli atti dai quali conseguono impegni di spesa a carico del bilancio dell'istituzione scolastica sono adottati dal dirigente o dalla dirigente.
(4) Gli atti dai quali deriva un impegno di spesa a carico del bilancio scolastico sono registrati dal responsabile amministrativo o dalla responsabile amministrativa, previo esame della relativa documentazione e accertamento sia della corretta imputazione della spesa a bilancio, sia della disponibilità dei fondi sul relativo capitolo. La registrazione dell'impegno non può, in ogni caso, aver luogo qualora la spesa ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo o sia da imputare a capitolo diverso da quello indicato, oppure sia riferibile ai residui anzichè alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli. In questi casi il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa, qualora ravvisi vizi in ordine alla legittimità della spesa, presenta le relative osservazioni scritte al dirigente o alla dirigente. Se il dirigente o la dirigente conferma per iscritto l'atto il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa è comunque tenuto/a alla registrazione.