(1) Ogni mandato di pagamento è corredato dei documenti giustificativi relativi alla causale. In caso di forniture e servizi, il mandato è corredato, altresì, dei documenti previsti dall'articolo 49, comma 2, comprovanti la regolare esecuzione degli stessi e delle relative fatture.
(2) Sulle fatture riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario è annotata l'avvenuta presa in carico con il numero d'ordine sotto il quale i beni sono registrati. Ad esse è inoltre allegato il verbale di collaudo redatto a norma dell'articolo 49.