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In vigore al: 08/03/2016

c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 301)
Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali

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1. Calcolo della situazione economica

1.1 Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, il presente regolamento stabilisce i dati integrativi nonché tutte le disposizioni necessarie per il raggiungimento delle finalità delle singole prestazioni regolate dal presente regolamento.

1.2 Per il calcolo delle prestazioni sono considerati i dati della DURP relativa all´ultima dichiarazione presentata al fisco o di altra documentazione sempre relativa al medesimo periodo.

1.3 Ai sensi dell’articolo 10 del decreto di cui sopra, il calcolo si effettua secondo quanto previsto nell’articolo 8 dello stesso decreto.

1/bis Ulteriori elementi posti a riduzione delle entrate del nucleo familiare collegato - primo livello.

1. In deroga a quanto previsto all’articolo 19, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, dalle entrate considerate vanno sottratti, fino ad un importo complessivo massimo di 10.000,00 euro, i seguenti importi, relativi al periodo di calcolo a cui si riferiscono:

  1. il reale ammontare del canone di locazione dell’abitazione principale del nucleo familiare, risultante da contratto scritto registrato al netto delle integrazioni pubbliche;
  2. il reale ammontare delle spese accessorie ordinarie, al netto delle integrazioni pubbliche
  3. il reale ammontare della rata di mutuo ipotecario per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione principale del nucleo familiare, al netto delle integrazioni pubbliche. 91)92)

 

2. Valutazione del patrimonio nel primo livello

2.1 Il patrimonio del nucleo familiare è costituito dalla somma degli elementi immobiliari e mobiliari di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, di ciascun componente familiare.

2.2 Il patrimonio del nucleo familiare di base o del nucleo familiare collegato è valutato nella misura del 20 percento sino ad un importo di euro 50.000,00 oltre la franchigia stabilita e nella misura del 50 percento per l’importo eccedente. 93)

 

3. Ulteriori elementi di entrata nel secondo livello

3.1 In deroga a quanto disposto all’articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, i redditi da lavoro dipendente e assimilati sono considerati al 100 percento.

3.2 Oltre ai dati di cui al capo II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, si rilevano le seguenti entrate:

  1. ogni altro reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito;
  2. ogni altra pensione non imponibile ai fini delle imposte sul reddito;
    ogni altro assegno o indennità percepita a titolo della minorazione, comprese quelle percepite dai superstiti, non imponibili ai fini delle imposte sul reddito;
    i redditi dei lavoratori frontalieri e i redditi degli sportivi dilettanti, non già rilevati ai fini della DURP;
    i compensi per prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche;
  3. il 50 percento delle entrate derivanti dai premi sussidio o da altre prestazioni economiche di carattere socio-pedagogico corrisposte agli utenti dei progetti di inserimento lavorativo, dei laboratori protetti e riabilitativi, dei centri di training professionale e dei servizi di riabilitazione lavorativa o di altri servizi similari; 94)
  4. ai fini del solo calcolo della tariffa per le strutture per la prima infanzia di cui all’allegato C, l’importo dell’assegno provinciale al nucleo familiare erogato per l’utente del servizio stesso. 95)

3.3 Se l’utente vive in una struttura per persone con disabilità o malati psichici di cui all’allegato D, il reddito derivante dalla sua attività lavorativa, è considerato soltanto nella misura del 50 percento del suo ammontare esclusivamente ai fini del calcolo della relativa tariffa.

 

4. Ulteriori elementi di entrata esenti per il secondo livello

4.1 Non sono considerati come elementi di entrata: 96)

  1. il trattamento di fine rapporto (TFR), se riferito a periodi lavorativi superiori ad un anno, che è valutato come patrimonio;
  2. gli arretrati relativi ad anni precedenti all’anno a cui la documentazione si riferisce;
  3. l’assegno di accompagnamento di cui all’articolo 3, comma 1, punto 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche;
  4. l’assegno di cura e l’importo aggiuntivo di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9;
  5. in deroga a quanto previsto all’articolo 13, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, gli assegni percepiti a titolo di anticipazione ai sensi della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, nel calcolo della prestazione anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela del minore.97)

4.2 Nel calcolo delle tariffe per l’utente ospite di un servizio residenziale o semiresidenziale, le entrate di cui al punto 4.1, lettere c) e d), sono escluse soltanto se vengono già usate per il pagamento dei rispettivi servizi.

 

5. Ulteriori elementi posti a riduzione delle entrate nel secondo livello

5.1 In deroga a quanto previsto all’articolo 19, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, dalle entrate considerate vanno sottratti i seguenti importi, relativi al periodo di calcolo a cui si riferiscono:

  1. il canone di locazione di cui alla lettera d) dell’abitazione principale del nucleo familiare, nel suo reale ammontare e al netto delle integrazioni pubbliche, o
  2. il reale ammontare della rata di mutuo ipotecario per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione principale del nucleo familiare, al netto delle integrazioni pubbliche. 98)

5.2 Vanno inoltre sottratti i seguenti importi, relativi al periodo di calcolo a cui si riferiscono, salvo che non si tratti della stessa spesa oggetto della richiesta di prestazione: 99)

  1. le spese accessorie ordinarie per l’abitazione principale;
  2. le spese sostenute per il pagamento delle tariffe dei servizi sociali di cui al presente decreto;
  3. l’importo delle spese di frequenza di corsi d’istruzione secondaria ed universitaria, sostenute secondo quanto previsto dal testo unico delle imposte sui redditi;
  4. le spese legali sostenute per vertenze di diritto familiare;
  5. le spese per contributi di previdenza integrativa regionale;
  6. il 50 per cento della quota base per ciascun componente del nucleo familiare con una invalidità civile pari al 100 per cento o con un handicap psichico o fisico permanente, accertato da una commissione sanitaria pubblica o dal competente medico legale ed equiparabile ad una invalidità civile pari al 100 per cento, se tale componente non percepisce l’assegno di accompagnamento di cui all’articolo 3, comma 1, numero 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, o l’assegno di cura di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, e non è ospite presso un servizio residenziale. 100)

 

6. Riferimenti temporali per i dati di entrata nel secondo livello

6.1 I dati considerati sono quelli della DURP, a meno che, nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda di prestazione, le entrate di cui al decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, non siano variate in misura pari o superiore al 30 per cento. 101)

6.2 Ai fini del calcolo di cui al punto 6.1, si raffronta il reddito lordo, rilevato dalla DURP, con la media dei redditi lordi degli ultimi tre mesi. L’importo della tredicesima e quattordicesima mensilità e dei conguagli IRPEF percepiti in riferimento ad un reddito annuale sono ripartiti sui 12 mesi.

6.3 Se dal raffronto di cui al punto 6.2 si evince che i redditi hanno subito una variazione pari o superiore al 30 percento, come base per il calcolo della situazione economica si considerano le entrate nette degli ultimi tre mesi. Le variazioni devono essere adeguatamente documentate. Il calcolo della situazione economica avviene infine sempre considerando tutti gli elementi previsti per le prestazioni di secondo livello. 102)

 

7. Il patrimonio nel secondo livello

7.1 Il patrimonio è costituito dagli elementi immobiliari e mobiliari ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.

7.2 In deroga a quanto previsto al punto 7.1:

  1. il patrimonio mobiliare deve essere dichiarato per intero;
  2. il patrimonio del nucleo familiare è valutato sommando i valori del patrimonio di ciascuno dei suoi componenti e detraendo una franchigia di euro 20.000,00. Il patrimonio è valutato nella misura del 20 percento sino ad un importo di euro 50.000,00 oltre la franchigia e nella misura del 50 percento per l’importo eccedente.

7.3 Nel caso in cui l’utente sia ospite di un servizio residenziale, il valore del suo patrimonio viene tenuto distinto da quello degli altri componenti e viene valutato come segue:

  1. dal suo patrimonio complessivo viene detratta una franchigia di euro 5.500,00;
  2. la parte eccedente viene valutata in base all’età dell’utente al 31 dicembre dell’anno precedente, secondo le seguenti quote:

 

 

 

Età dell'utente

Quota patrimonio

da 0 a 20

5%

da 21 a 30

10%

da 31 a 40

15%

da 41 a 45

20%

da 46 a 50

25%

da 51 a 53

30%

da 54 a 56

35%

da 57 a 60

40%

da 61 a 63

45%

da 64 a 66

50%

da 67 a 69

55%

da 70 a 72

60%

da 73 a 75

65%

da 76 a 78

70%

da 79 a 82

75%

da 83 a 86

80%

da 87 a 92

85%

da 93 a 99

90%

oltre 99

95%.

7.4 Nel caso di un utente ospite di una struttura residenziale da oltre un anno, la prima casa o abitazione di proprietà o un diritto reale di godimento su un’abitazione, anche se si tratta solo di porzioni, è oggetto di ipoteca secondo le modalità previste dall’articolo 6, qualora sussista una delle seguenti circostanze:

  1. l’utente non ha un nucleo familiare ristretto o collegato;
  2. il nucleo familiare ristretto e i nuclei familiari collegati possiedono già una prima casa o abitazione di proprietà.
    L’ipoteca è estinta senza il recupero di alcun credito da parte dell’ente, nel caso in cui l’utente stesso venga dimesso dalla struttura e riprenda a risiedere in autonomia.

 

8. Dati di entrata integrativi nel terzo livello e relativa valutazione

8.1 Oltre ai dati di cui al capo II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è rilevata ogni altra entrata ancorché fiscalmente non rilevante.

8.2 In deroga a quanto disposto all’articolo 20 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, i redditi da lavoro dipendente e assimilati sono considerati al 100 percento.

8.3 Sono considerati nella misura del 50 percento le seguenti entrate:

  1. le entrate derivanti dai premi sussidio o da altre prestazioni economiche di carattere socio-pedagogico corrisposte agli utenti dei progetti di inserimento lavorativo, dei laboratori protetti e riabilitativi, dei centri di training professionale e dei servizi di riabilitazione lavorativa o di altri servizi similari; 103)
  2. l’assegno di accompagnamento di cui all’articolo 3, comma 1, punto 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, salvo che l’interessato sia in grado di presentare apposita documentazione che dimostri l’utilizzo di un importo maggiore per prestazioni di cura;
  3. l’assegno di cura di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, salvo che l’interessato sia in grado di presentare apposita documentazione che dimostri l’utilizzo di un importo maggiore per prestazioni di cura.

8.4 Sono considerate nella misura del 20 percento:

  1. le entrate derivanti da compensi per gli affidamenti familiari.

 

9. Ulteriori elementi di entrata esenti nel terzo livello

9.1 Non sono considerati come elementi di entrata:

  1. il trattamento di fine rapporto (TFR), se riferito a periodi lavorativi superiori ad un anno, che è valutato come patrimonio,
  2. gli importi erogati occasionalmente da un ente caritativo riconosciuto.

9.2 In deroga a quanto previsto al punto 8.3 e al punto 8.4, per il calcolo della prestazione "contributo al canone di locazione e per le spese accessorie" non si considerano le entrate ivi elencate. 104)

 

10. Ulteriori elementi posti a riduzione delle entrate nel terzo livello

10.1 In deroga a quanto previsto all’articolo 19, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, dalle entrate considerate vanno sottratti i seguenti importi, relativi al periodo cui il calcolo si riferisce:

  1. le spese mediche di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b) del decreto di cui sopra, anche se non risultanti dalla dichiarazione dei redditi;
  2. il reale ammontare della rata di mutuo ipotecario per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione principale del nucleo familiare, entro i limiti massimi stabiliti dalla Giunta provinciale e al netto delle integrazioni pubbliche, o 105)
  3. il canone di locazione di cui all’articolo 19, lettera d) del decreto di cui sopra, dell’abitazione principale del nucleo familiare, nel suo reale ammontare, entro i limiti massimi stabiliti dalla Giunta provinciale e al netto delle integrazioni pubbliche.

10.2 Vanno inoltre sottratti i seguenti importi, relativi al periodo cui il calcolo si riferisce:

  1. le spese accessorie ordinarie per l’abitazione principale;
  2. il 50 per cento della quota base per ciascun componente del nucleo familiare con una invalidità civile pari al 100 per cento o con un handicap psichico o fisico permanente, accertato da una commissione sanitaria pubblica o dal competente medico legale ed equiparabile ad una invalidità civile pari al 100 per cento, se tale componente non percepisce l’assegno di accompagnamento di cui all’articolo 3, comma 1, numero 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, o l’assegno di cura di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, e non è ospite presso un servizio residenziale; 106)
  3. un importo annuale di 1.900,00 euro in caso di genitore singolo con un figlio minorenne, qualora si tratti di un nucleo familiare composto da due persone ai sensi del presente decreto. 107)

10.3 In deroga a quanto previsto al punto 10.1, per il calcolo delle prestazioni "reddito minimo di inserimento", "contributo al canone di locazione e per le spese accessorie" e "prestazione specifica" non sono deducibili le spese di cui al punto 10.1, lettere b) e c), e di cui al punto 10.2, lettera a). L’importo di cui al punto 10.2, lettera c), è deducibile esclusivamente per la prestazione "contributo al canone di locazione e per le spese accessorie. 108)

 

11. Riferimenti temporali per i dati di entrata nel terzo livello:

11.1 I dati considerati sono quelli di cui al decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, risultanti dalla DURP o da altra dichiarazione relativa al medesimo periodo, a meno che, nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda di prestazione, le entrate di cui al decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, non siano variate in misura pari o superiore al 10 per cento. 109)

11.2 Ai fini del calcolo di cui al punto 11.1 si raffronta il reddito lordo rilevato ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, risultante dalla DURP o da altra dichiarazione relativa al medesimo periodo, detratte l’IRPEF, le relative addizionali e l’IRAP dovuta come persona fisica, con la media dei redditi netti degli ultimi tre mesi. 109)

11.3 Se dal raffronto di cui al punto 11.2 si evince che i redditi hanno subito una variazione pari o superiore al dieci percento, come base per il calcolo della situazione economica si considerano le entrate nette degli ultimi tre mesi. Le variazioni devono essere adeguatamente documentate. Il calcolo della situazione economica avviene infine sempre considerando tutti gli elementi previsti per le prestazioni di terzo livello.

11.4 In deroga a quanto previsto ai punti da 11.1 a 11.3, per i nuclei familiari di fatto che, al momento della presentazione della domanda di reddito minimo di inserimento, percepiscono già tale prestazione, si considerano solo le entrate nette dell’ultimo mese.

11.5 In deroga a quanto previsto ai punti da 11.1 a 11.3, per la prestazione di cui all’articolo 20 si considerano sempre i dati di cui al decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, risultanti dalla DURP o da altra dichiarazione relativa al medesimo periodo, aggiungendo tutti gli elementi previsti per le pre-stazioni di terzo livello riferiti al medesimo periodo, a meno che non si tratti di una situazione persona-le o familiare eccezionale, accertata dal distretto sociale competente. Solo in questo caso si appli-cano le disposizioni di cui ai punti da 11.1 a 11.3. 110)111)

 

12. Patrimonio nel terzo livello

12.1 Il patrimonio è costituito dagli elementi immobiliari e mobiliari di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.

12.2 In deroga alle disposizioni di cui al punto 12.1:

  1. il patrimonio è valutato con riferimento alla situazione esistente alla fine del mese precedente a quello in cui viene presentata la domanda di prestazione e secondo quanto previsto al punto 13.1;
  2. il patrimonio mobiliare deve essere dichiarato per intero;
  3. dalla somma del patrimonio complessivo del nucleo familiare si detrae una franchigia di euro 2.000,00. Il patrimonio complessivo del nucleo familiare corrisponde alla somma di tutti gli elementi patrimoniali dei componenti del nucleo;
  4. per la prestazione di cui all'articolo 20 "contributo al canone di locazione e per le spese accessorie" si applica il seguente calcolo:
  1. per nuclei familiari costituiti da un unico componente si detrae una franchigia di 10.000,00 euro dalla somma del patrimonio complessivo. Il patrimonio è valutato nella misura del 20 per cento per l’importo eccedente la franchigia fino a 60.000,00 euro e nella misura del 50 per cento per l'importo oltre i 60.000,00 euro;
  2. per nuclei familiari costituiti da due o più componenti si detrae una franchigia di 20.000,00 euro dalla somma del patrimonio complessivo. Il patrimonio è valutato nella misura del 20 per cento per l’importo eccedente la franchigia fino a 70.000,00 euro e nella misura del 50 percento per l'importo oltre i 70.000,00 euro. Il patrimonio complessivo del nucleo familiare corrisponde alla somma di tutti gli elementi patrimoniali dei componenti del nucleo. 112)

 

13. Considerazione di elementi di entrata e patrimoniali per i diversi componenti

13.1 Al fine del calcolo delle prestazioni di assistenza economica sociale del terzo livello, le entrate e il patrimonio dei singoli componenti familiari si considerano come segue:

  1. il 100 percento degli elementi di entrata e patrimoniali dell’utente e del suo coniuge o partner;
  2. il 40 percento degli elementi di entrata e patrimoniali di tutti gli altri componenti del nucleo familiare di fatto. 113)

 

 

1)
Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, n. 39.
91)
Il punto 1/bis dell'allegato A è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 4 gennaio 2012, n. 1, poi sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12, e dall'art. 8, comma 1, del D.P.P. 7 gennaio 2014, n. 2.
92)
La lettera c) del numero 1 del punto 1/bis dell'allegato A, è stata così sostituita dall'art. 8, comma 1, del D.P.P. 7 gennaio 2014, n. 2.
93)
Il punto 2.2. dell'allegato A è stato così sostituito dall'art. 8, comma 2, del D.P.P. 7 gennaio 2014, n. 2.
94)
La lettera c) del punto 3.2 dell'allegato A è stata così sostituita dall'art. 8, comma 3, del D.P.P. 7 gennaio 2014, n. 2.
95)
Il punto 3.2 dell'allegato A è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 4 gennaio 2012, n. 1.
96)
Il testo in lingua italiana della rubrica del punto 4.1 dell'allegato A, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12.
97)
La lettera e) del punto 4.1 dell'allegato A è stata aggiunta dall'art. 11, comma 1, del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43.
98)
La lettera b) del punto 5.1 dell'allegato A, è stata così sostituita dall'art. 8, comma 4, del D.P.P. 7 gennaio 2014, n. 2.
99)
La frase introduttiva del punto 5.2 dell'allegato A è stata così sostituita dall'art. 8, comma 5, del D.P.P. 7 gennaio 2014, n. 2.
100)
La lettera f) del punto 5.2 dell'allegato A, è stata così sostituita dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 17 giugno 2014, n. 21.
101)
Il punto 6.1 dell'allegato A è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 15 aprile 2013, n. 11.
102)
Il punto 6 dell'allegato A è stato così sostituito dall'art. 12, comma 1, del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43.
103)
La lettera a) del punto 8.3 dell'allegato A è stata così sostituita dall'art. 8, comma 6, del D.P.P. 7 gennaio 2014, n. 2.
104)
Il punto 9.2. dell'allegato A è stato aggiunto dall'art. 13, comma 1, del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43.
105)
La lettera b) del punto 10.1 dell'allegato A, è stata così sostituita dall'art. 8, comma 7, del D.P.P. 7 gennaio 2014, n. 2.
106)
La lettera b) del punto 10.2 dell'allegato A, è stata così sostituita dall'art. 4, comma 2, del D.P.P. 21 giugno 2014, n. 21.
107)
La lettera c) del punto 10.2 dell'allegato A, è stata aggiunta dall'art. 4, comma 3, del D.P.P. 21 giugno 2014, n. 21.
108)
Il punto 10.3 dell'allegato A è stato prima sostituito dall'art. 14, comma 1, del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43, e poi dall'art. 4, comma 4, del D.P.P. 17 giugno 2014, n. 21.
109)
I punti 11.1 e 11.2 dell'allegato A sono stati così sostituiti dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 15 aprile 2013, n. 11.
110)
Il punto 11 è stato prima sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 4 gennaio 2012, n. 1, e poi dall'art. 15, comma 1, del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43.
111)
Il punto 11.5 è stato così sostituito dall'art. 3, comma 2, del D.P.P. 15 aprile 2013, n. 11.
112)
Il punto 12.2. dell'allegato A è stato così sostituito dall'art. 16, comma 1, del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43.
113)
L'allegato A è stato così sostituito dall'art. 28, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.
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