(1) L'utilizzazione della carta di credito, nel limite dell'assegnazione disposta allo scopo nel programma annuale e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione alla spesa, è consentita qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie per l'esecuzione delle spese relative:
(2) Titolare della carta di credito è il dirigente o la dirigente, o altra persona in servizio presso l'istituzione scolastica, individuato dal dirigente o dalla dirigente.
(3) Per i pagamenti così effettuati, il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa provvede al riscontro contabile entro dieci giorni dal ricevimento dei relativi estratti conto. Per tali spese sono emessi i mandati di pagamento a copertura delle spese.
(4) I rapporti con gli Istituti di credito o con altri enti emittenti le carte di credito sono disciplinati con apposita convenzione, da inserirsi eventualmente nell'atto di affidamento di cui all'articolo 37.