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In vigore al: 08/03/2016

d) Legge provinciale28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

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1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

Art. 28 (Comitato tecnico-amministrativo per la bonifica)

(1)  Per l’attuazione della presente legge è istituito presso la Ripartizione provinciale Agricoltura il comitato tecnico-amministrativo per la bonifica, di seguito denominato comitato tecnico-amministrativo.

(2)  Il comitato tecnico-amministrativo di cui al comma 1 è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata di un quinquennio.

(3)  Esso è composto da:

  1. il direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura, che lo presiede;
  2. il direttore della Ripartizione provinciale Foreste;
  3. il direttore della Ripartizione provinciale Opere idrauliche;
  4. un funzionario in servizio presso l’ufficio competente in materia di bonifica della Ripartizione provinciale Agricoltura, esperto in materia di bonifica e appartenente alla nona qualifica funzionale, proposto dall’assessore competente per l’agricoltura;
  5. un esperto in materia di bonifica e di irrigazione in possesso della relativa abilitazione professionale, proposto dall’assessore competente per l’agricoltura;
  6. un laureato in giurisprudenza, esperto in materia di bonifica, proposto dall’assessore competente per l’agricoltura;
  7. un esperto in materia tavolare e di catasto, proposto dall’assessore competente;
  8. un rappresentante designato dal Consiglio dei comuni;
  9. un esperto designato dalla Federazione provinciale dei consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario.

(4)  In caso di trattazione del piano generale di bonifica e dei piani di gestione di cui all’articolo 25, il comitato tecnico-amministrativo è integrato da un funzionario in servizio presso l’ufficio competente per la tutela delle acque dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, proposto dall’assessore competente.

(5)  La composizione del comitato tecnico-amministrativo deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione.

(6)  Il comitato tecnico-amministrativo è convocato dal presidente e le adunanze sono valide in presenza della maggioranza dei suoi componenti.

(7)  In caso d’impedimento, il presidente del comitato tecnico-amministrativo è sostituito dal direttore dell’ufficio competente per la bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura e il direttore della Ripartizione provinciale Opere idrauliche da un altro funzionario in servizio presso la ripartizione stessa a tal fine di volta in volta incaricato, mentre per gli altri membri sono nominati membri supplenti proposti dall’assessore rispettivamente competente.

(8)  Le deliberazioni del comitato tecnico-amministrativo sono adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

(9)  Qualora vi siano da trattare materie che richiedono una competenza specifica, il presidente del comitato tecnico-amministrativo può chiamare a partecipare, con voto consultivo, degli esperti anche provenienti da fuori provincia.

(10)  Funge da segretario un funzionario in servizio presso la Ripartizione provinciale Agricoltura, di qualifica non inferiore alla sesta.

(11)  Ai membri e al segretario del comitato tecnico-amministrativo è corrisposto, in quanto spetti, il trattamento economico e di missione previsto dalla vigente normativa provinciale.

(12)  Oltre a quelli previsti dalla presente legge, il comitato tecnico-amministrativo può esprimere pareri:

  1. in materia di ricorsi di cui all’articolo 19;
  2. in materia di opposizioni avverso la costituzione e l’ampliamento dei consorzi di bonifica;
  3. di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, in sostituzione della commissione tecnica ivi prevista, qualora un intervento, in base alle disposizioni vigenti, dovesse essere corredato anche del parere di questa commissione.

(13)  L’Amministrazione provinciale può inoltre sottoporre all’esame del comitato tecnico-amministrativo progetti, studi, problemi e quesiti connessi con la progettazione, l’esecuzione e la contabilizzazione di lavori di bonifica e di miglioramento fondiario, con operazioni di ricomposizione fondiaria e con l’attività di vigilanza e controllo dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

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