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In vigore al: 08/03/2016

a) Accordo 11 dicembre 2007 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Valido dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.

Art. 42 (Trattamento economico)

(1) Il trattamento economico dei Medici di Medicina Generale è costituito:

  • a)  dalla quota fissa annua del compenso per assistito("Onorario Professionale");
  • b)  dalla quota variabile del compenso (indennità e compensi vari).

(2) La quota fissa annua del compenso per assistito in vigore al 31 dicembre 2007 è riportata nell'allegato A. Con decorrenza dal 1 gennaio 2008 la predetta quota è aumentata nella misura del tasso d'inflazione relativo al secondo semestre 2007, accertato dall'Istituto Provinciale di Statistica (ASTAT).

(3) In aggiunta alla quota fissa di cui al comma 2, al medico di scelta è corrisposto un compenso aggiuntivo annuo di Euro 15,83 per ciascun assistito, che abbia compiuto il 75° anno di età, a prescindere dall'anzianità di laurea del medico.

(4) Quota variabile del compenso :

Ai medici di medicina generale, la quota variabile del compenso per assistito è articolata nelle seguenti voci:

  • a)  compensi per visite occasionali e per prestazioni aggiuntive;
  • b)  compensi per prestazioni di assistenza programmata ad assistiti non ambulabili e per assistenza domiciliare integrata;
  • c)  maggiorazione per zone disagiatissime;
  • d)  indennità di collaborazione informatica;
  • e)  indennità di collaboratore di studio medico;
  • f)  indennità di bilinguismo;
  • g)  compenso per progetti obiettivo;
  • h)  compensi per attività in forma associativa.

(5) A decorrere dal 1° gennaio 2008 l'ammontare dei vari compensi definiti al comma 4 è determinato come segue:

  • a)  Compensi per visite occasionali e prestazioni aggiuntive.
    Ai medici spetta il compenso per le eventuali visite occasionali di cui all'articolo 39 e il compenso per le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B).
  • b)  Compensi per le prestazioni di assistenza programmata ad assistiti non ambulabili di cui all' articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), come quantificati nei protocolli allegati sotto le lettere D), E) e F) del presente accordo. L'entità complessiva della relativa spesa è definita annualmente dalla Giunta Provinciale tenendo conto degli obiettivi da raggiungere fissati dal Piano Sanitario Provinciale e degli obiettivi effettivamente raggiunti, previa accordi con i Sindacati firmatari del presente accordo. I compensi per le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B ed i compensi per le prestazioni di assistenza programmata ad assistiti non ambulabili di cui agli allegati D), E) e F) non possono comunque superare il 100 per cento della quota fissa annua del compenso. I compensi di cui agli allegati D) ed E) sono liquidati previa compilazione dei modelli 03.90.023 -11/95 -C.S./382 o equivalenti.
  • c)  Maggiorazioni per zone disagiatissime
    Per lo svolgimento dell'attività in zone identificate dalla Provincia come disagiatissime sedi, al medico di medicina generale spetta, fino al raggiungimento di 500 iscritti residenti nel comune dichiarato disagiatissima sede, per un periodo di 2 anni, un'indennità mensile di Euro 611,86. Al raggiungimento del numero di 500 iscritti residenti nei comuni dichiarati disagiatissime sedi tale indennità verrà erogata a tempo indeterminato nella misura del 40 per cento dell'onorario professionale di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo. Requisito per ottenere tale indennità è un congruo orario di apertura nel Comune definito disagiatissima sede, cioè un minimo di un ora per ogni 100 assistiti, con almeno due accessi a settimana per i comuni fino a 500 residenti e con almeno tre accessi per i comuni con più di 500 residenti.
  • d)  Indennità di collaborazione informatica
    I medici già titolari di incarico a tempo indeterminato, al momento della entrata in vigore del presente Accordo, entro la fine dell'anno 2009 sono obbligati a gestire mediante apparecchiature e programmi informatici la scheda sanitaria individuale del paziente ad uso esclusivo del medico, ad elaborare dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, a stampare almeno il 70 per cento sia delle prescrizioni farmaceutiche che degli accertamenti bio-umorali e/o strumentali. Al medico è corrisposta una indennità forfettaria mensile di Euro 183,56, previa autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove non già rilasciata. Inoltre i medici che percepiscono questa indennità devono possedere un indirizzo di posta elettronica e comunicarlo al Comprensorio. Queste disposizioni non si applicano ai medici che al momento dell'entrata in vigore del presente accordo hanno un'anzianità di laurea superiore ai 30 anni. Il medico è tenuto a comunicare al Comprensorio tempestivamente ogni variazione riguardante la collaborazione informatica ed i compiti ed obblighi che ne derivano.
  • e)  Indennità di collaboratore di studio medico
    Ai medici di medicina generale che utilizzano un collaboratore di studio professionale dipendente o un collaboratore non dipendente garantito da società di servizio, per almeno 10 ore sono corrisposte le seguenti indennità:
    • 1)  per un collaboratore assunto per almeno 10 ore a settimana 2,00 Euro all' anno per assistito; l'indennità comunque non può essere inferiore all'importo di 122,37 Euro mensili;
    • 2)  per un collaboratore assunto per almeno 15 ore a settimana 2,50 Euro all' anno per assistito; l'indennità comunque non può essere inferiore all'importo di 183,56 Euro mensili;
    • 3)  il godimento di tale indennità è subordinato alla autocertificazione ai sensi ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da parte del medico e alla presentazione di copia del contratto di lavoro o di dichiarazione della società di servizio, ove non già presentata. Il medico è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione riguardante il collaboratore di studio medico al Comprensorio.
  • f)  Indennità di bilinguismo
    Ai medici di medicina generale già in possesso dell'attestato di bilinguismo, ex carriera direttiva, di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni o di titolo equipollente, o dalla data successiva al conseguimento dell'attestato stesso, è riconosciuta l'indennità di bilinguismo di cui alla legge 454/80 e successive modifiche ed integrazioni nella misura di 206,29 Euro mensili.
  • g)  Compenso per progetti obiettivo
    Annualmente la Provincia Autonoma di Bolzano stanzia una somma da destinare a progetti obiettivo e a progetti pilota nell'ambito della Medicina Generale, a cui i medici di medicina generale possono liberamente partecipare. Tale somma è determinata dalla Provincia in accordo con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo. Tale importo è distribuito ad inizio anno solare ad ogni Comprensorio in base al numero degli assistiti iscritti negli elenchi dei Medici di Medicina Generale di ogni singolo Comprensorio, per il raggiungimento dei propri obiettivi a livello comprensoriale. I progetti obiettivo completamente formulati devono essere presentati entro il 30 settembre di ogni anno al rispettivo Comprensorio, Direzione Territoriale. Di norma entro il 31 ottobre il comitato di cui all'articolo 9 identifica i progetti obiettivo da attivare per l'anno successivo tra quelli previsti dal Piano Sanitario Provinciale o tra quelli proposti dal Comprensorio sanitario, dalle Società Culturali di Medicina Generale e dai Sindacati firmatari del presente accordo. Tali progetti obiettivo sono soggetti ad approvazione da parte del Direttore del Comprensorio. I risultati ottenuti verranno comunicati all'Assessorato alla Sanità a progetto concluso. Progetti obiettivo straordinari possono essere concordati ed attivati a livello di comprensorio anche al di fuori dei termini previsti.
  • h)  Compensi per attività in forma associativa
    Ai medici di medicina generale che svolgono la propria attività sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell'articolo. 35 rispettivamente sotto forma di medicina in rete ai sensi dell'articolo 36, è riconosciuto un compenso forfetario annuo aggiuntivo per assistito in carico nella misura di Euro 7,00 rispettivamente Euro 4,70. I compensi per la medicina in rete e la medicina in gruppo non sono cumulabili.

(6) I compensi di cui al comma 2, (onorario professionale) ed al comma 3 (compenso aggiuntivo per assistiti oltre 75 anni) sono corrisposti mensilmente in dodicesimi e sono versati, mensilmente entro la fine del mese successivo a quello di competenza. I compensi di cui ai commi 4 e 5 (quota variabile), sono versati mensilmente entro la fine del secondo mese successivo a quello di competenza. Le variazioni di retribuzione relativa ai passaggi di fascia per anzianità di laurea del medico saranno effettuate il 1° del mese successivo al mese del passaggio di fascia per anzianità. Tutti i compensi annuali riconosciuti per assistito sono frazionabili in ratei mensili ed in ratei giornalieri, dove l'anno si considera convenzionalmente composto di 360 giorni e il mese di 30 giorni.

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