(1) Per il pagamento delle spese relative alle utenze e ad altre spese obbligatorie per il funzionamento dell'istituzione scolastica a scadenza fissa, il dirigente o la dirigente e il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa approvano programmi periodici di spesa, con cui contestualmente autorizzano l'istituto cassiere al pagamento.
(2) Il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa comunica all'istituto cassiere gli elementi identificativi e trasmette la documentazione relativa alle utenze ed alle altre spese comprese nel programma di cui al comma 1.
(3) Periodicamente l'istituto cassiere invia all'istituzione scolastica l'elenco dei pagamenti effettuati. Il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa, verificata la regolarità dei pagamenti e della documentazione di spesa, provvede, in corrispondenza degli impegni assunti con i programmi periodici, alla predisposizione dei documenti per la liquidazione delle spese ed alla predisposizione dei mandati di pagamento a copertura delle stesse, che l'istituto cassiere ha già addebitato all'istituzione scolastica.