(1) L’orario di lavoro flessibile registrato con strumenti elettronici è articolato per la generalità del personale, salvo diversa disciplina prevista per determinati settori, come segue:
(2) Per i servizi che richiedono una particolare organizzazione dell’orario di lavoro può essere prevista, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, una diversa articolazione dell’orario di lavoro nonché delle fasce flessibili ed obbligatorie.
(3) Salve le particolari forme di articolazione dell’orario di lavoro concesse, il saldo positivo e negativo del tempo di lavoro non può superare le otto ore mensili. Il saldo positivo dell’orario di lavoro consente, in mancanza di motivate esigenze di servizio, il recupero dello stesso in caso di esigenze personali anche nella fascia obbligatoria.