Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1990, N. 25.
(1) Ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale istitutiva l'Istituto ha il compito di:
(2) L'Istituto altresì cura e promuove lo scambio di esperienze ed i contatti e la collaborazione con analoghi Istituti provinciali e con altre istituzioni affini nazionali ed estere.
(3) All'Istituto possono essere affidati altri compiti conformi a suoi fini istituzionali dal Ministro della Pubblica Istruzione per il tramite della Provincia Autonoma di Bolzano, dall'Assessore provinciale competente per la pubblica istruzione o dal Sovrintendente scolastico.