(1) Il gestore assume le spese relative alle procedure giudiziali e di recupero coattivo e degli onorari, restituisce per intero gli importi anticipati ovvero versati ai sensi degli Art. 4 e 9 al comune, quando ricorra anche uno soltanto dei seguenti casi:
(2) Il gestore restituisce per intero gli importi anticipati ovvero versati ai sensi degli articoli 4 e 9 al comune qualora si accerti che il gestore abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 8 comma 3 e che la violazione accertata sia stata la causa del mancato o parziale accoglimento della domanda giudiziale del gestore ovvero dell'accoglimento, anche parziale, della domanda giudiziale del debitore. Una violazione ricorre fra l'altro anche quando informazioni, documenti o atti significativi per la vertenza, nonostante la loro disponibilità, non siano stati trasmessi affatto, siano stati trasmessi in maniera incompleta o non in tempo utile ovvero quando siano stati forniti delle informazioni significativi per la vertenza non corrispondenti ai fatti.
(3) Il gestore provvede alle restituzioni previste dai commi 1 e 2 entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta di restituzione del comune.
(4) Dalla data di trasmissione della richiesta di restituzione a norma del comma 3 vengono a mancare in riferimento al debitore interessato, in deroga agli articoli 4 e 9, gli obblighi del comune di effettuare anticipazioni e di assumere le spese procedurali e gli onorari.