(1) Il direttore dei lavori è tenuto a presentare all'amministratore per ogni progetto ultimato:
(2) La relazione finale redatta dal direttore dei lavori esporrà la condotta dei lavori eseguiti, nonché i dati significativi di importanza tecnica.
(3) Lo stato finale dei lavori riassumerà le quantità eseguite ed i relativi costi unitari.
(4) Qualora nel periodo compreso fra l'inizio dei lavori e l'emissione dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione siano avvenuti danni di forza maggiore ai lavori eseguiti, il direttore dei lavori determina l'entità dei relativi danni con apposito verbale indicando le loro cause e conseguenze. Dette circostanze sono soggette alla conferma dell'amministratore e le spese sostenute per le opere danneggiate non vengono più sottoposte a collaudo.26)