(1) Per l'esecuzione delle opere previste dai singoli progetti e nei limiti delle spese stanziate l'amministratore dell'Azienda:
(2) In fase esecutiva il direttore dei lavori, nell'ambito dei criteri informatori del progetto e della spesa complessivamente autorizzata, può adottare le eventuali modifiche qualitative e quantitative necessarie per raggiungere le finalità previste, richiedendone di volta in volta l'autorizzazione all'amministratore.
(3) Le modifiche apportate dovranno essere giustificate dal direttore dei lavori e confermate dall'amministratore nella relazione finale.