(1) Successivamente alla scadenza, i titolari delle concessioni proseguono nella gestione alle medesime condizioni della concessione scaduta, su richiesta della Provincia, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di nuova assegnazione e all'effettivo subentro del nuovo concessionario, nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni di cui alla concessione scaduta nonché delle eventuali ulteriori condizioni stabilite dalla Giunta provinciale.
(2) I concessionari di cui al comma 1 versano alla Provincia un canone aggiuntivo, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione della nuova concessione e fino all'effettivo subentro del nuovo concessionario, oltre ai canoni e alle Misure di compensazione ambientale e per uno sviluppo territoriale sostenibile previste dalla concessione. Tale canone aggiuntivo è determinato in 38,30 euro per ogni kW di potenza nominale media annua di concessione ed è destinato per un importo non inferiore al 50 per cento ai Comuni interessati di cui all’Art. 16, comma 4, in base ai criteri definiti dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni.
(3) La Provincia, con espresso provvedimento in cui sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo senza titolo, in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con le vigenti norme in materia di utilizzazione e tutela delle acque.