(1) La formula per il calcolo del compenso monetario per l’energia elettrica gratuita non ritirata di cui all’allegato A si applica a tutte le concessioni per derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico per impianti con una potenza nominale media annua uguale o superiore a 3.000 kW, anche se rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente legge.
(2) Il canone d’uso di cui all’articolo 13, comma 2, è dovuto alla Provincia per tutte le concessioni rilasciate dopo l’entrata in vigore della presente legge.
(3) La formula per il calcolo dell’importo di cui all’allegato C si applica solo alle concessioni rilasciate dopo l’entrata in vigore della presente legge.