(1) La valutazione del regolare funzionamento e delle condizioni di sicurezza delle opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, delle condotte forzate e dei canali di scarico, che passano senza compenso in proprietà della Provincia, nonché delle opere e dei beni di cui all’articolo 47, comma 3, può essere affidata ad una Commissione tecnica nominata dalla Giunta provinciale.
(2) La Commissione tecnica valuta, sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nel rapporto di fine concessione predisposto dal concessionario uscente, la corretta rappresentazione di tutti gli aspetti rilevanti relativi alle condizioni di sicurezza e allo stato dei beni e degli impianti di cui al comma 1.
(3) Il rapporto della Commissione tecnica, redatto in lingua italiana e tedesca, deve essere consegnato all’ufficio provinciale competente entro sei mesi dall’espletamento dell’incarico. La Giunta provinciale può autorizzare una proroga, qualora questa venga richiesta e ritenuta necessaria.