(1) Le procedure di assegnazione delle concessioni possono prevedere la sottensione di utilizzazioni meno importanti, legittimamente costituite o concesse, tecnicamente incompatibili. In questo caso, prima di avviare la procedura per il rilascio della concessione, l’ufficio competente sente i titolari dell’utenza da sottendere.
(2) In tal caso il concessionario è tenuto a indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro, a propria cura e proprie spese, una corrispondente quantità di acqua, e nel caso di impianti idroelettrici, per la durata della concessione, una quantità di energia elettrica corrispondente a quella da essi effettivamente immessa in rete o destinata all’autoconsumo, provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie al fine di non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti. Questi sono tenuti a corrispondere annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano alla Provincia ed eventuali spese di esercizio.
(3) Quando, a giudizio della Giunta provinciale, la fornitura di acqua o di energia sia eccessivamente gravosa in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il titolare di quest'ultima è indennizzato dal nuovo concessionario ai termini della normativa sulle espropriazioni.
(4) Nel caso in cui l’utilizzazione meno importante e tecnicamente incompatibile sia stata concessa ma non ancora entrata in esercizio, il bando stabilisce, in base ai criteri enunciati nel presente articolo e tenuto conto degli scopi a cui l'utenza è destinata, in quale modo questa debba essere compensata.
(5) L’obbligo imposto al nuovo concessionario di fornire agli utenti preesistenti una corrispondente quantità di acqua o di energia sussiste fino alla scadenza delle preesistenti concessioni a scopo idroelettrico, fatta eccezione per i piccoli impianti non allacciati alla rete, per i quali la fornitura di energia dovrà avvenire finché persistono i fini cui è destinato il loro utilizzo, a prescindere dalla scadenza della loro concessione.
(6) Il concessionario subentrante deve smantellare, a regola d’arte e in conformità alle norme, tutte le opere fuori terra non più utilizzate a seguito dell’avvenuta sottensione, quali le opere di presa e restituzione, gli edifici e le condotte in superficie, mettere in sicurezza le opere interrate e provvedere al ripristino dello stato originario delle superfici interessate. In caso di sottensione, la garanzia definitiva di cui all’articolo 41 è pari all’un per cento della sommatoria dei canoni annui e dell’entità economica delle compensazioni ambientali che il concessionario dovrà corrispondere, per l'intera concessione, in base al disciplinare di concessione. Tale garanzia verrà restituita solo se l’impianto sarà realizzato entro cinque anni. Questa garanzia vale anche quale garanzia per lo smantellamento delle opere non più utilizzate a seguito dell’avvenuta sottensione.