(1) Una quota pari al 10 per cento dei canoni di cui all’articolo 13, fatta eccezione per il canone d’uso, e dei fondi da destinare alla compensazione ambientale e allo sviluppo territoriale sostenibile di cui all’articolo 16, derivanti annualmente dall'assegnazione della singola concessione, è destinata al finanziamento delle misure di tutela, di valorizzazione ecologica e al ripristino ambientale dei corpi idrici.