(1) Alla scadenza delle concessioni, e in caso di decadenza, revoca o rinuncia, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà della Provincia, anche se i relativi costi non sono stati integralmente ammortizzati dal concessionario.
(2) Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al comma 1, purché previsti dall’atto di concessione o comunque autorizzati dalla Provincia, spetta, alla scadenza della concessione o nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore della parte di bene non ammortizzato, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o, in mancanza, mediante perizia asseverata.
(3) Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, ultimo periodo, dello Statuto speciale, e successive modifiche, la Provincia ha anche facoltà di immettersi nell’immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore della parte di bene non ammortizzato, calcolato al momento dell’immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile.
(4) Per i beni mobili diversi da quelli di cui al comma 3 e dei quali si prevede l’utilizzo nel progetto di concessione, l’assegnatario della concessione corrisponde agli aventi diritto, all’atto del subentro, un prezzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzato, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o, in mancanza, mediante perizia asseverata. In caso di mancata previsione di utilizzo nel progetto di concessione, si procede alla rimozione e allo smaltimento di tali beni a cura del concessionario subentrante.
(5) Per i beni immobili diversi da quelli di cui al comma 3 e dei quali il progetto dell’assegnatario della concessione prevede l’utilizzo, quest’ultimo corrisponde agli aventi diritto, all’atto del subentro, un prezzo il cui valore è pari al valore dei beni non ancora ammortizzato, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o, in mancanza, mediante perizia asseverata. I beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede l’utilizzo restano di proprietà degli aventi diritto.
(6) In deroga al comma 5, in presenza di motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE, consistenti in considerazioni di salute pubblica, obiettivi di politica sociale, salute e sicurezza di lavoratrici e lavoratori dipendenti e autonomi, protezione dell’ambiente, salvaguardia del patrimonio culturale, gli atti della procedura di assegnazione della singola concessione possono imporre che l’offerta del concessionario subentrante preveda l’acquisizione e il riutilizzo dei beni del concessionario uscente, con corresponsione del prezzo di cui al comma 5.
(7) Le autorizzazioni di cui al comma 2 sono rilasciate previa valutazione della conformità degli investimenti proposti rispetto agli atti della procedura di assegnazione della concessione. Se tale prima valutazione ha esito positivo, si valutano altresì i profili tecnici ed economici, la convenienza e l’adeguatezza degli investimenti. Non sono autorizzati gli investimenti che non comportano un aumento della capacità produttiva dell’impianto oppure un miglioramento dell’impianto in termini di tutela ambientale, sicurezza, tecnologia o funzionalità. L’autorizzazione richiede che gli investimenti vengano effettuati nel rispetto delle procedure previste dall’ordinamento anche per quanto riguarda l’assegnazione dei contratti pubblici.