1. In conformità con l’articolo 5, comma 5 della legge provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le rispettive Ripartizioni competenti effettueranno controlli a campione annuali sulla veridicità delle dichiarazioni ricevute. Si effettuano controlli supplementari in tutti i casi in cui si ritiene opportuno.