(1) Dopo il comma 4/bis dell’articolo 1 della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“4/ter Se l’amministrazione dei beni di uso civico è affidata alla giunta comunale ai sensi dei commi precedenti, non è previsto il controllo di legittimità della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 8. Alle deliberazioni della giunta comunale di cui all’articolo 8, comma 1, si applica l'Art. 8, comma 5.”