(1) Prima del comma 1 dell‘articolo 31 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“01. In caso di violazione delle disposizioni previste dal comma 6 dell’articolo 2 e definite con regolamento di esecuzione, si applicano, a seconda della gravità dell’infrazione, sanzioni il cui importo varia da 100,00 euro a 3.000,00 euro.”