(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 60 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è aggiunto il seguente comma:
“2. Il direttore della Ripartizione provinciale Foreste conduce le trattative per il rinnovo dei contratti integrativi di cui al comma 1 e sottoscrive gli stessi in via definitiva per la parte datoriale.”