(1) Il comma 6 dell’articolo 8 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:
“6. La formazione aziendale può essere svolta anche in istituzioni pubbliche. In tal caso la formazione non è basata su un contratto di apprendistato ma su un altro rapporto di lavoro di natura formativa. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per tale tipo di formazione aziendale.”