(1) La lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è così sostituita:
“c) è consentito, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), previa autorizzazione ed escluso l'uso delle strutture e dei mezzi dell'ente di appartenenza, esercitare saltuariamente e comunque al di fuori dell'orario di lavoro, attività lucrative i cui proventi lordi ai fini dell’imposta dei redditi delle persone fisiche non superano in ogni caso il 30 per cento dello stipendio lordo di livello annuo spettante a tempo pieno, compresa l’indennità integrativa speciale. In caso di interesse comprovato per l’amministrazione, la predetta percentuale dei proventi lordi per singoli profili professionali può essere aumentata dalla Giunta provinciale fino al 50 per cento del predetto stipendio lordo. La Giunta provinciale può altresì concedere lo stesso aumento nei casi di comprovato e motivato particolare interesse pubblico. In ogni caso sono consentiti, previa autorizzazione, proventi lordi fino all’importo annuo di 7.000,00 euro;”.