(1) Il comma 1/ter dell’articolo 4 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
“1/ter Autorizzazioni ai sensi del comma 1 per il distacco di annessi rustici possono essere rilasciate anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 37, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, nel rispetto di quanto previsto al comma 1/bis quale espressione del principio dell’indivisibilità del maso chiuso.”