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o''') Legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 11)
Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l’anno 2022

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1)
Pubblicato nel supplemento 2 del B.U. 13 gennaio 2022, n. 2.

Art. 4 (Modifiche della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”)

(1) Nel comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, dopo le parole: “mediante la concessione di” è inserita la parola: “premi,”.

(2) II terzo periodo del comma 5 dell'articolo 17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: “L’ampliamento può anche essere eseguito in sede di demolizione e ricostruzione nella stessa posizione o, nel caso dello spostamento di cui al comma 4 di questo articolo, esclusivamente nella nuova posizione all’interno del centro edificato o direttamente confinante ad esso, con la medesima destinazione d'uso e senza aumento del numero di edifici.”

(3) La rubrica dell'articolo 36 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituita: „Trasformazione di volumetria esistente“.

(4) Il comma 1 dell’articolo 36 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. All’interno dell’area insediabile, la trasformazione di volumetria esistente in volumetria con altre destinazioni d’uso è ammessa dopo la cancellazione degli eventuali vincoli, ove compatibile con i vigenti strumenti di pianificazione. In caso di interventi edilizi di cui all’articolo 62, comma 1, lettere c) e d), nelle zone miste la volumetria esistente destinata ad abitazioni o ad attività di servizio, di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a) e b), può essere in ogni caso trasformata nell’ambito delle predette categorie di destinazione d’uso. La volumetria oggetto di trasformazione è assoggettata alla disciplina di cui all’articolo 38. All'interno di un edificio deve essere destinato ad uso abitativo almeno il 60 per cento della volumetria.”

(5) Nel comma 2 dell’articolo 36 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole “Consiglio comunale” vengono aggiunte le seguenti parole: “ovvero la Giunta municipale nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti”.

(6) Dopo il comma 5 dell‘articolo 51 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“5/bis La Provincia finanzia la collaborazione intercomunale nell’elaborazione del programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio concedendo contributi. L’ammontare e i criteri per la concessione dei contributi vengono stabiliti nell’accordo sulla finanza locale di cui all’articolo 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche. Detto accordo disciplina anche i requisiti in base ai quali può essere concesso un contributo ai Comuni pilota o ai Comuni che, prima della determinazione dei criteri per la concessione dei contributi, hanno iniziato l’elaborazione del programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio.”

(7) Nel comma 6 dell’articolo 63 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: “per la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)” sono inserite le parole: “, per la comunicazione di inizio lavori asseverata relativa al bonus di cui all’articolo 119, comma 13/ter del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche,”.

(8) Dopo il comma 3 dell'articolo 72 della legge provinciale del 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

“3/bis In deroga ai commi precedenti, gli interventi rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 119, comma 13/ter, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche, sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dal menzionato articolo 119.”

(9) Dopo l’articolo 89 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 89/bis (Tolleranze costruttive)

1. Il mancato rispetto dell’altezza, delle distanze, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del due per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a vincoli storico-artistici o paesaggistici, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile.

3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato/dalla tecnica abilitata, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie o con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.”

(10) L’articolo 94 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:

“Art. 94 (Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato)

1. In caso di annullamento del titolo abilitativo, qualora in base a motivata valutazione non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o il ripristino dello stato dei luoghi, anche in considerazione dell’esigenza di bilanciamento con i contrapposti interessi di salvaguardia delle attività legittimamente espletate, l’autorità preposta alla vigilanza applica una sanzione pecuniaria, tenuto conto del danno urbanistico arrecato dalla trasformazione del territorio. L’ammontare della sanzione pecuniaria varia in ragione della gravità degli abusi da 0,8 a 2,5 volte l’importo del costo di costruzione, determinato ai sensi dell’articolo 80. Ove non sia possibile determinare il costo di costruzione, la sanzione è calcolata in relazione all’importo delle opere eseguite, determinato in base all’elenco prezzi informativi opere civili della Provincia.

2. Nel caso in cui, al momento dell’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1 o prima del versamento dell’ultima rata di cui al comma 5, le opere eseguite in base al titolo annullato risultino conformi al quadro normativo e alle previsioni urbanistiche a tale momento vigenti, l’autorità preposta alla vigilanza dispone la riduzione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1, commisurandola alla durata dell’abuso, e la restituzione senza interessi delle somme eventualmente versate in eccesso. La sanzione ridotta non potrà comunque essere inferiore a quella di cui all’articolo 95, comma 3.

3. L’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata, anche nella misura ridotta di cui al comma 2, produce i medesimi effetti dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 95.

4. Nelle more della rimozione dei vizi delle procedure amministrative relative al rilascio del titolo ovvero alla formazione delle disposizioni urbanistiche su cui questo si fonda, nonché nelle more del procedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria, sono fatti salvi gli usi in atto derivanti dal titolo abilitativo annullato.

5. La sanzione pecuniaria può, previa motivata richiesta, essere rateizzata, secondo la seguente modalità: la somma può essere rateizzata in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. La prima rata va versata entro 30 giorni dall’irrogazione della sanzione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo. La somma oggetto di rateizzazione dovrà essere garantita da idonea polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, rilasciata da una banca o compagnia assicurativa primaria di gradimento dell’Amministrazione comunale, con esclusione di garanzie emesse da agenzie finanziarie. In sede di richiesta di rateizzazione del credito dovrà essere indicato il soggetto che presterà la garanzia fideiussoria. Nel caso di mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata dell’importo, si provvederà alla riscossione coattiva del credito complessivo. La fiscalizzazione dell’abuso acquista efficacia esclusivamente all’atto del pagamento dell’intero importo. Sono fatti salvi gli usi in atto derivanti dal titolo abilitativo annullato.

(11) Alla fine del comma 24 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nei centri storici e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.”

(12) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 5.000.000,00 euro per l’anno 2022, in 5.000.000,00 euro per l’anno 2023 e in 5.000.000,00 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

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ActionActiono''') Legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 1
ActionActionArt. 1 (Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, “Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura”)
ActionActionArt. 2 (Modifica della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, “Legge sui masi chiusi”)
ActionActionArt. 3 (Modifica della legge provinciale 8 maggio 1990, n. 10, “Norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico”)
ActionActionArt. 4 (Modifiche della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”)
ActionActionArt. 5 (Modifiche alla legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, ‘Legge di tutela della natura e altre disposizioni’)
ActionActionArt. 6 (Modifiche alla legge provinciale 18 gennaio 1995, n. 3, “Approvazione del piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale”)
ActionActionArt. 7 (Modifica della legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5, “Modifiche a leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, cultura, enti locali, uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione, utilizzo delle acque pubbliche, agricoltura, tutela del paesaggio e dell’ambiente, territorio e paesaggio, servizio antincendio e protezione civile, difesa del suolo e opere idrauliche, ordinamento forestale, esercizi pubblici, commercio, artigianato, guide alpine e guide sciatori, appalti, igiene e sanità, banda larga, trasporti, politiche sociali, assistenza e beneficienza, edilizia abitativa”)
ActionActionArt. 8 (Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, “Norme in materia di esercizi pubblici”)
ActionActionArt. 9 (Modifica della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)”
ActionActionArt. 10 (Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)
ActionActionArt. 11 (Modifiche della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, “Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano”
ActionActionArt. 12 (Modifica della legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8, “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”)
ActionActionArt. 13 (Modifica della legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, “Amministrazione dei beni di uso civico”)
ActionActionArt. 14  (Modifica della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, “Ordinamento delle comunità comprensoriali”)
ActionActionArt. 15 (Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, “Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”)
ActionActionArt. 16 (Modifica della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, “Disposizioni in materia di finanza locale”)
ActionActionArt. 17 (Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”)
ActionActionArt. 18 (Modifiche della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, “Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri”)
ActionActionArt. 19 (Modifiche della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, “Disciplina dei rifugi alpini – Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale”)
ActionActionArt. 20 (Modifiche della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, “Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario”)
ActionActionArt. 21 (Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata”)
ActionActionArt. 22 (Modifiche alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, “Interventi per l’assistenza alle persone non autosufficienti”)
ActionActionArt. 23 (Modifica della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, “Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica”
ActionActionArt. 24 (Modifica della legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10, “Modifica del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, della legge provinciale sull'assistenza creditizia per assuntori di masi chiusi e della legge provinciale sull'amministrazione dei beni di uso civico”)
ActionActionArt. 25 (Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)
ActionActionArt. 26 (Modifica della legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4, “Misure di contenimento dell’inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica”)
ActionActionArt. 27 (Modifica della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, “Disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima”)
ActionActionArt. 28 (Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, “Ordinamento forestale”
ActionActionArt. 29 (Modifica della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, “Ordinamento dell'apprendistato”)
ActionActionArt. 30 (Modifica della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”)
ActionActionArt. 31 (Modifica della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, “Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni”)
ActionActionArt. 32 (Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo”)
ActionActionArt. 33 (Modifica della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del personale della Provincia”)
ActionActionArt. 34 (Disposizione finanziaria)
ActionActionArt. 35 (Entrata in vigore)
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