(1) Nel testo tedesco dell’ultimo periodo del comma 8 dell’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, le parole: “wobei bei Aufenthalt der Wohnmobilinsassen von über 12 Stunden die statistische sowie die polizeiliche Gästemeldung zu machen sind” sono sostituite dalle seguenti parole: “wobei die statistische sowie die polizeiliche Gästemeldung der Wohnmobilinsassen erforderlich sind”.
(2) Nel testo italiano dell’ultimo periodo del comma 8 dell’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, sono soppresse le seguenti parole: “, la cui permanenza eccede le 12 ore”.