(1) Dopo l’articolo 2/ter della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 2/quater (Misure di risparmio energetico per gli esercizi commerciali)
1. Ai fini del risparmio energetico, le porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali devono essere mantenute chiuse nel periodo di accensione degli impianti di riscaldamento e nel periodo estivo qualora nei locali sia attivo un impianto di climatizzazione, ad eccezione del tempo necessario per l’entrata e l’uscita dei clienti nonché per le operazioni di carico e scarico delle merci.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione, qualora le porte non si affaccino direttamente verso l'aria esterna oppure quando sulle porte è in funzione una barriera a lama d’aria per ridurre le perdite di energia.
3. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni, fissa i criteri per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, il comune procede alla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida il comune applica sanzioni amministrative da un minimo di 500,00 euro a un massimo di 1.500,00 euro.”