(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4, sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5:
“4. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1 la Giunta provinciale fissa i criteri per lo spegnimento dell’illuminazione delle insegne, delle insegne e scritte dotate di illuminazione propria, di qualsiasi tipo di illuminazione decorativa, l’illuminazione delle vetrine di esposizione nonché dei beni architettonici e artistici nelle ore notturne. È vietato l’uso di proiettori di fasci luminosi (skybeamer), sia mobili che fissi. È fatta salva da restrizioni o divieti qualsiasi tipologia di illuminazione installata ai fini della sicurezza pubblica e dei servizi pubblici.
5. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 4 il comune procede alla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida il comune applica sanzioni amministrative da un minimo di 500,00 euro a un massimo di 1.500,00 euro.”