(1) Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Giunta provinciale i sottoelencati provvedimenti adottati dall’Azienda Sanitaria:
(2) I provvedimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi per l’esame all’assessora/assessore provinciale alla salute entro il termine di tre giorni lavorativi dalla loro adozione, pena la decadenza. Se nei 45 giorni successivi al loro ricevimento la Giunta provinciale non si pronuncia, i provvedimenti divengono esecutivi. vi)
(3) L’assessora/L’assessore provinciale alla salute può chiedere all’Azienda Sanitaria, entro 15 giorni dal ricevimento dei provvedimenti di cui al comma 2, chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine stabilito al comma 2 per l’esercizio del controllo è sospeso e riprende a decorrere dalla data di effettivo ricevimento dei chiarimenti e degli elementi integrativi richiesti. I provvedimenti si intendono decaduti, qualora l’Azienda Sanitaria non ottemperi alla richiesta entro 10 giorni dal ricevimento vii)