(1) La Giunta provinciale è l’organo di governo politico del Servizio sanitario provinciale. La Giunta provinciale detta gli obiettivi fondamentali dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ed emana le direttive generali per la loro realizzazione e per la verifica dei risultati conseguiti.
(2) La Giunta provinciale, la/il Presidente della Provincia e l’assessora/l’assessore provinciale alla salute esercitano le funzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
(3) Competono alla Giunta provinciale in particolare:
(4) La Giunta provinciale è autorizzata a disciplinare l’esercizio di funzioni amministrative in materia sanitaria in tutti i casi in cui questo si renda necessario per dare attuazione ad accordi o intese conclusi in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata.