(1) La Provincia esercita, tramite l’Amministrazione provinciale, funzioni di programmazione strategica, indirizzo, vigilanza e controllo del Servizio sanitario provinciale. Essa assegna al Servizio sanitario provinciale le risorse finanziarie necessarie.
(2) Con regolamento di esecuzione è determinata la ripartizione delle competenze in materia di salute all’interno dell’Amministrazione provinciale. Sono fatte salve le competenze dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.