(1) Il testo italiano del primo periodo del comma 1 dell’articolo 38 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: “Fermo restando il recupero di parte del plusvalore di pianificazione di cui all’articolo 19, una quota non inferiore al 60 per cento della volumetria con destinazione residenziale, derivante da atti pianificatori o da un cambio della destinazione d’uso, deve essere utilizzata per la realizzazione di abitazioni riservate ai residenti, che non devono essere alloggi di lusso, ai sensi dell’articolo 39.”