(1) Il comma 1 dell’articolo 69 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Le autorizzazioni paesaggistiche di competenza della Provincia vengono rilasciate dal Direttore/dalla Direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, dopo avere acquisto il parere di una commissione composta da un rappresentante tecnico/una rappresentante tecnica del Comune territorialmente interessato e dai membri della commissione provinciale di cui all’Art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d). Il Sindaco/La Sindaca ha diritto di essere sentito/a dalla commissione in merito al progetto in questione.”