(1) Il terzo ed il quarto periodo del comma 4 dell’articolo 17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono così sostituiti:
“Salvo diverse disposizioni nel piano paesaggistico, è ammissibile la ricostruzione in posizione diversa nel verde agricolo nello stesso Comune e nella posizione adatta più vicina, soltanto se la posizione originaria è oggetto di un divieto di edificazione per motivi di tutela del paesaggio o per la presenza di pericoli naturali o per ovviare a situazioni di pericolo lungo infrastrutture pubbliche ed è subordinata al previo parere vincolante della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio. Per edifici esistenti nel verde alpino è ammessa la ricostruzione ai sensi del periodo precedente anche in altra posizione nel verde alpino nello stesso Comune e nella posizione adatta più vicina.”
(2) Il comma 5 dell’articolo 17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“5. Salvo prescrizioni contrastanti del piano paesaggistico, gli edifici destinati ad abitazioni, esistenti dal 24 ottobre 1973 con una volumetria di almeno 300 m3 all’interno di superfici individuate quali verde agricolo e non appartenenti ad un maso chiuso, possono essere ampliati fino a 1.000 m3. La volumetria aggiuntiva deve essere riservata per abitazioni riservate ai residenti ai sensi dell’articolo 39. L’ampliamento può anche essere eseguito in sede di demolizione e ricostruzione nella stessa posizione e con la stessa destinazione d’uso, senza aumento del numero di edifici. Nell’individuazione di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a), della superficie occupata dall’edificio, per il calcolo del plusvalore di pianificazione di cui all’articolo 19, comma 5, viene considerata la consistenza esistente prima dell’applicazione delle possibilità di ampliamento di cui al presente comma.”
(3) Dopo il comma 5 dell’articolo 17 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente comma:
“5/bis. La possibilità di ampliamento di cui al comma 5 non trova applicazione per gli edifici distaccati dal maso chiuso.“