(1) La lettera B 1) dell’allegato B della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituita:
“B 1) gli interventi nell’ambito delle categorie di tutela “monumenti naturali”, “biotopi protetti”, “ville, giardini e parchi” e gli interventi nei “parchi naturali", esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria;”
(2) Il testo italiano della lettera B 3) dell’allegato B della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“B 3) nuova costruzione e ristrutturazione di strade a più corsie con fondo sigillato e degli allacciamenti degli alpeggi;”.