(1) Il comma 4 dell’articolo 76 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:
“4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e dal comma 3 del presente articolo, entro 10 giorni dall’acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti in base alla normativa vigente, e comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della documentazione richiesta dal Comune ai sensi dell’articolo 74, comma 6, il/la responsabile del procedimento formula la proposta finalizzata all’adozione del provvedimento finale. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, del regolamento edilizio comunale e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, quando tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o gli altri atti di assenso, comunque denominati, prescritti per la realizzazione dell’intervento e da acquisire ai sensi del comma 1, sono o si intendono rilasciati anche con eventuali prescrizioni.”
(2) Il comma 6 dell’articolo 76 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:
“6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, decorso inutilmente il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda al Comune o dalla presentazione della documentazione richiesta dal Comune ai sensi dell’articolo 74, comma 6, eventualmente prorogato ai sensi del comma 3 del presente articolo e dell’articolo 74, comma 7, o interrotto ai sensi dell’articolo 11/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, senza che il Comune abbia opposto motivato diniego, il permesso di costruire si intende rilasciato sulla base della dichiarazione del progettista abilitato/della progettista abilitata che ha firmato la domanda.”