(1) Alla fine del comma 10 dell’articolo 79 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Qualora le opere di urbanizzazione primaria per gli edifici situati al di fuori delle zone edificabili di cui all'Art. 22, comma 1, facenti parte di un'azienda agricola, siano realizzate dagli interessati a proprie spese, il contributo di urbanizzazione primaria si considera interamente corrisposto.”