(1) Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 40/bis della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: “Il relativo titolo abilitativo è rilasciato con la prescrizione di presentare, unitamente alla segnalazione certificata di agibilità di cui all’articolo 82, un atto unilaterale d’obbligo con il quale si autorizza il Sindaco/la Sindaca a far annotare nel libro fondiario il vincolo di pertinenza all’unità immobiliare, a spese del/della richiedente.”
(2) Il quarto periodo del comma 1 dell’articolo 40/bis della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: “Ai fini dell’adeguamento alle disposizioni di cui al programma di mobilità e di accessibilità del Comune o, in assenza del programma, alle disposizioni del regolamento di cui all’Art. 21, comma 1, nelle aree di pertinenza dei singoli edifici e condomini esistenti possono essere realizzati, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, dei parcheggi per biciclette, sia sotterranei che di superficie con adeguate tettoie, da destinare a pertinenza dei relativi immobili.”
(3) Dopo il comma 1 dell’articolo 40/bis della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“2. La realizzazione di parcheggi ai sensi del comma 4 dell’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è ammessa qualora previsto nel programma di mobilità e di accessibilità di cui alla lettera f) del comma 5 dell’articolo 51.”