(1) L’articolo 99 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 99 (Interventi non autorizzati su beni paesaggistici)
1. Nel caso di un intervento su un bene sottoposto a tutela paesaggistica senza la prescritta autorizzazione paesaggistica, l’autorità competente per il rilascio della stessa ordina al soggetto responsabile dell’abuso il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese ai sensi dell’articolo 86, comma 3, fatto salvo l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica nei casi previsti dall’articolo 100. In caso di rilascio postumo dell’autorizzazione paesaggistica, il soggetto trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
2. In caso di rigetto della domanda, si provvede al ripristino dello stato dei luoghi. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1/quater, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100.”