(1) Il comma 3 dell’articolo 32 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. La Provincia e i Comuni possono delimitare parti di zone per attrezzature pubbliche per destinarle a opere e impianti di interesse collettivo e sociale, la cui realizzazione e gestione è affidata nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.”
(2) Sono abrogati i commi 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 32 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche.