(1) Il comma 1 dell’articolo 82 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:
“1. Con segnalazione certificata si attestano la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, la conformità dell’opera al progetto presentato e approvato ed alle specifiche prescrizioni del permesso di costruire nonché la sua agibilità. Per la segnalazione certificata dell’agibilità è presupposta la richiesta di iscrizione al catasto dell’edificio.”
(2) Alla fine del comma 2/bis dell’articolo 82 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Inoltre alla segnalazione certificata di agibilità è allegato l’atto unilaterale d’obbligo previsto dall’articolo 40/bis, secondo le prescrizioni del permesso di costruire.”
(3) Il comma 3 dell’articolo 82 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituto:
“3. In tutti i casi di interventi, l’edificio può essere utilizzato solo in seguito alla segnalazione dell’agibilità, completa della documentazione prescritta, a condizione che l’utilizzo sia consentito ai sensi delle norme sulla prevenzione degli incendi e sugli impianti termici. Nel caso in cui accerti che la segnalazione certificata e la documentazione presentata siano incomplete o erronee, ovvero accerti la carenza di uno o più requisiti e presupposti per l’ammissibilità dell’utilizzo, il Comune adotta, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione certificata, un atto motivato di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi della stessa e comunica tale atto all’interessato/all’interessata. Qualora sia possibile completare o rettificare la segnalazione certificata e la relativa documentazione o rimediare alle carenze accertate, il Comune, in deroga a quanto previsto nel periodo precedente, invita con atto motivato l’interessato/l’interessata a provvedere, disponendo la sospensione dell’utilizzo intrapreso e prescrivendo di completare o rettificare i documenti prescritti o di ovviare alle carenze accertate, con la fissazione di un termine utile non inferiore ai 30 giorni. Decorso il suddetto termine senza che siano stati trasmessi i documenti richiesti o si sia ovviato alle carenze accertate, l’utilizzo si intende vietato e l’interessato/l’interessata deve rimuovere gli effetti dannosi eventualmente prodotti. L'atto motivato interrompe il termine di cui al terzo periodo, che ricomincia nuovamente a decorrere dalla data in cui l’interessato/l’interessata trasmette i documenti richiesti al Comune o comunica di aver ovviato alle carenze. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. Il Comune, anche prima della decorrenza del termine, può in ogni caso dichiarare con atto motivato la cessazione della sospensione. È comunque fatta salva la facoltà dell’interessato/dell’interessata di ripresentare la segnalazione certificata, con le modifiche o le integrazioni necessarie. Nei procedimenti previsti dal presente comma non trova applicazione l’articolo 11/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.”