(1) Il presente capo reca disposizioni per la protezione e la difesa dell’acqua, in recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per un’azione comunitaria in materia di acque (direttiva quadro sulle acque – DQA).
(2) Il crescente fabbisogno di acqua qualitativamente pregiata e i cambiamenti climatici che si vanno delineando impongono una maggiore sostenibilità e parsimonia nonché un maggior senso di responsabilità nell’impiego della risorsa naturale “acqua”.
(3) Nel rispetto delle linee guida per la definizione dei costi ambientali e della risorsa, è istituito un canone idrico per i vari utilizzi idrici.
(4) Il canone idrico è determinato in base al principio “chi inquina paga” e al principio di precauzione, con l’obiettivo di coprire i costi ambientali e della risorsa legati agli utilizzi idrici e rendere questi ultimi il più possibile sostenibili. Particolare attenzione è riservata a quei corpi idrici in cui vi è uno squilibrio tra la disponibilità naturale e le pressioni derivanti dagli utilizzi in atto.
(5) La configurazione del canone idrico tiene conto delle condizioni e degli effetti sociali, ecologici, geografici, climatici ed economici, favorendo al tempo stesso l’uso efficiente e sostenibile della risorsa “acqua”. Base di riferimento è il Piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia autonoma di Bolzano (PGUAP) di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che prevede, all’articolo 13, l’ordine di priorità dei vari tipi di utilizzo dell’acqua.
(6) Rimangono impregiudicati i criteri e le linee guida vigenti per la determinazione dei canoni di concessione per lo sfruttamento delle acque minerali e per la determinazione dei canoni idrici per utilizzi idroelettrici, salvo diversamente disposto dalla presente legge.