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a') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 101)
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2019)

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1)
Pubblicato nel supplemento 3 del B.U. 24 ottobre 2019, n. 43.

Art. 11 (Canone idrico)   delibera sentenza

(1) In conformità alle finalità di cui all’articolo 7 e agli scopi di cui all’articolo 8, la Giunta provinciale stabilisce l’ammontare dei canoni idrici, i criteri di calcolo ed eventuali esenzioni per gli utilizzi ai sensi dell’articolo 10.

(2) I canoni sono stabiliti tenendo conto della portata sociale, ecologica ed economica dei diversi utilizzi.

(3) I canoni idrici si articolano in:

  1. un importo da corrispondere una tantum al rilascio della concessione per la realizzazione di un nuovo punto di prelievo;
  2. componenti di canone annuale per tutte le concessioni esistenti e in fase di rinnovo;
  3. un canone da corrispondere anticipatamente una tantum solo in caso di licenza di attingimento.

(4) Le componenti di canone di cui al comma 3, lettera b), sono definite sulla base della quantità d’acqua annua o della portata massima concessa o della quantità media di derivazione d’acqua dei punti di prelievo da acque superficiali o da acque sotterranee e sulla base della disponibilità idrica in aree di cui all’articolo 40 del PGUAP.

(5) Per il settore forza motrice il canone viene calcolato in base alla potenza nominale media annua.

(6) Per aziende con superfici a prato o superfici foraggere avvicendate il canone idrico ed eventuali esenzioni vengono stabiliti tenendo conto dei punti di svantaggio ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22.

(7) Per impianti consortili o gestiti in comune mediante altra forma giuridica e per l’adozione di pratiche poco impattanti sui corpi idrici sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo vengono concesse riduzioni del canone.

(8) Per pescicolture possono essere concesse riduzioni del canone.

(9) La direttrice/Il direttore dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima adegua ogni tre anni gli importi dei canoni idrici stabiliti dalla Giunta provinciale in base al costo della vita secondo gli indici ASTAT. Gli importi così determinati sono sempre arrotondati al millesimo del valore originario.

(10) L’utilizzo di acqua per scopo antincendio è esente dal canone idrico annuo. 6)

(11) I sistemi di irrigazione di grande valore storico-culturale e paesaggistico, quali ad esempio i cosiddetti “Waale” e i mulini didattici, sono esenti dal canone idrico annuo. 7)

massimeDelibera 13 dicembre 2022, n. 938 - Criteri per la determinazione dei canoni idrici per l’utilizzo di acque pubbliche (modificata con delibera n. 1168 del 29.12.2023)
6)
L'art. 11, comma 10, è stato aggiunto dall'art. 11, comma 1, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.
7)
L'art. 11, comma 11, è stato aggiunto dall'art. 11, comma 1, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.
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