(1) Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere o arrestare coloro che disturbano il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettono reato.
(2) Gli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate non possono, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala della votazione.
(3) In caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono tuttavia, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua volontà, entrare nella sala della votazione e farsi assistere dalla Forza pubblica. Hanno pure accesso alla sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni elettorali di sezione.
(4) Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, disporre che la Forza pubblica entri e resti nella sala della votazione, anche prima dell’inizio delle operazioni elettorali. Qualora due scrutatori ne facciano richiesta deve disporre in tal senso.
(5) I responsabili delle autorità civili e militari sono tenuti a ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare il libero accesso degli elettori alla sala della votazione o impedire assembramenti, anche nelle strade adiacenti.
(6) Qualora abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali il presidente, sentiti gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori che abbiano già votato escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.
(7) Il presidente può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella votazione o non rispondono all’invito a restituire la scheda, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda che viene immediatamente annullata con la sottoscrizione del presidente e di almeno due scrutatori, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti.