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h) Legge provinciale 19 settembre 2017, n. 141)
Disposizioni sull’elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale

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1)
Pubblicata nel supplemento 2 del B.U. 26 settembre 2017, n. 39.

Art. 40 (Modalità di espressione del voto - formalità)

(1) Il voto è dato personalmente dall’elettore all’interno della cabina.

(2) Se l’espressione del voto non è fatta nella cabina, il presidente dell’ufficio elettorale di sezione non depone nell’urna la scheda presentatagli. Se l’elettore, nonostante l’invito, non si reca nella cabina, il presidente lo esclude dal voto e ne fa prendere nota nel verbale. La scheda è in ogni caso ritirata e annullata con la sottoscrizione del presidente e di almeno due scrutatori.

(3) Gli elettori non possono farsi rappresentare, né inviare il voto per iscritto, salvo quanto disposto sul voto per corrispondenza di cui all’Art. 36.

(4) Le persone in situazione di handicap fisico impossibilitate a esercitare autonomamente il diritto di voto sono accompagnate nelle operazioni di voto da un’altra persona liberamente scelta, che ha diritto a votare per l’elezione del Consiglio provinciale.

(5) Su eventuale richiesta del presidente dell’ufficio elettorale di sezione deve essere esibito il certificato medico rilasciato dall’Azienda sanitaria attestante l’handicap di cui al comma 4. In sostituzione del certificato medico, i ciechi possono esibire la tessera di iscrizione all’Unione Italiana Ciechi o ad altra associazione riconosciuta.

(6) Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una persona in situazione di handicap fisico. Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione provvede a fare apposita annotazione sulla tessera elettorale dell’accompagnatore e a prendere atto del suo nome e cognome nel verbale.

(7) Nel rispetto delle disposizioni concernenti la protezione dei dati personali è inserita mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale l’annotazione del diritto all’accompagnamento di cui al comma 4, su richiesta dell’interessato, corredata della relativa documentazione.

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