1. Per l’effettuazione dei servizi di trasporto di linea e integrativi di linea in subaffida-mento devono essere utilizzati autobus
a) che non abbiano una vetustà superiore a 12 anni dalla prima immatricolazione;
b) collaudati per posti in piedi;
c) dotati delle apparecchiature tecniche per la convalida dei titoli di viaggio del trasporto pubblico integrato, messe a disposizione dalla struttura unitaria competente per la gestione tecnica del sistema di trasporto integrato;
d) dotati di indicatori di linea e destinazione (numero e denominazione);
e) dotati di dispositivi di richiesta fermata;
f) riconoscibili dall’utenza come mezzi pub-blici del trasporto integrato secondo le indi-cazioni dell’ufficio provinciale competente;
g) con posti riservati a persone con disabi-lità.
2. L’utilizzo di veicoli non in possesso dei requisiti di cui al comma 1 è consentito, previa autorizzazione da parte dell’ufficio provinciale competente, al fine di non inter-rompere il pubblico servizio e di garantire la mobilità dell’utenza; in tal caso possono es-sere anche adottati sistemi di bigliettazione alternativi.