1. Per ottimizzare l’offerta dei servizi di linea può essere autorizzato l’utilizzo di autoveicoli fino a nove posti.
2. In territori a domanda debole, per l’effettuazione di servizi integrativi di linea può essere autorizzato l’utilizzo di veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l’obbligo del possesso dei requisiti professionali per l’esercizio del trasporto pubblico di persone.
3. In caso di utilizzo di autoveicoli fino a nove posti e di veicoli adibiti ad uso proprio possono essere previsti sistemi di bigliettazione alternativi.
4. La richiesta di autorizzazione all’utilizzo dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 in servizio di linea deve essere redatta su modulo appositamente predisposto, indicando il periodo di effettuazione del servizio, il percorso e la targa del veicolo che verrà utilizzato.
5. La richiesta è soggetta all’imposta di bollo.
6. L’autorizzazione è rilasciata dall’ufficio provinciale competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda completa.
7. L’autorizzazione viene rilasciata al massimo per la durata della validità dell’orario in vigore o del turno di servizio.
8. L’autorizzazione deve essere conservata a bordo del veicolo.